| Statuto nazionale AIS |
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Statuto nazionale AISApprovato dall'Assemblea il 9/10/2003 ART. 1 – COSTITUZIONEE’ costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l’Associazione Italiana Sommeliers (A.I.S.). ART. 2 – PERSONALITA’ GIURIDICAPer quanto non previsto dallo Statuto Sociale, l’Associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti. L’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 6 Aprile 1973 Numero 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 239 del 15 Settembre 1973. ART. 3 – SCOPO SOCIALEL’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione del Sommelier nonché di valorizzare la cultura del vino nell’ambito della ristorazione. Essa pertanto svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l’enogastronomia italiana in Italia e all’Estero, curando direttamente, e nelle opportune sedi, la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente. L’Associazione promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Promuoverà in sede legislativa l’introduzione della propria didattica nelle scuole di settore ed extra scolastiche, nonché il riconoscimento della figura professionale del Sommelier. ART. 4 – AUTONOMIAL’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale o politico. Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all’attività professionale dei propri soci, formulando proposte e intervenendo presso i competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti. ART. 5 – CATEGORIE DEI SOCIPossono essere iscritti all’Associazione i cittadini Italiani e gli stranieri, residenti in Italia e all’estero. A) Sommelier – Sommelier professionista:è Sommelier chi ha superato l’esame alla fine del percorso didattico Ais. È Sommelier professionista il Sommelier che opera prevalentemente nel campo del vino da almeno un anno nelle seguenti forme: B) Aspirante Sommelier:è chi ha iniziato, e non completato, il percorso didattico Ais e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all’Associazione. C) Sommelier Onorario:è chi, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l’opera svolta a favore dell’Associazione. I Sommelier Onorari sono nominati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e sono esonerati dal versamento della quota sociale. D) Sostenitore:è la persona o l’Ente che, riconoscendo nelle finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo, connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde quote annuali, graduate in rapporto alle specifiche categorie di appartenenza, secondo i canoni fissati dal Consiglio Nazionale. ART. 6 – ORGANIGli organi dell’Associazione sono i seguenti: A) Assemblea.L’Assemblea è formata dagli associati appartenenti alle categorie di cui all’h2. ART. 5.
B) Consiglio NazionaleIl Consiglio Nazionale:
C) Giunta Esecutiva NazionaleLa Giunta Esecutiva Nazionale (Gen) ha i poteri decisionali e operativi del Consiglio Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto al Consiglio. Il Consiglio Nazionale, dopo le elezioni, provvede a nominare la Giunta Esecutiva Nazionale scegliendone i componenti tra i consiglieri eletti dall’Assemblea.
D) PresidenteRappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con terzi, nonché in giudizio. In caso di suo impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente Sommelier professionista o, in via gradata, dal Vice Presidente Sommelier. E) Collegio dei Revisori dei ContiPartecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. F) Collegio dei ProbiviriE’ competente a decidere le questioni disciplinari, deontologiche e concorrenziali inerenti lo Statuto e i rapporti associativi. Viene eletto ogni quattro anni dall’Assemblea ed è composto da tre persone scelte tra i Sommelier Onorari (art.5/C). G) Comitato di garanziaE’ competente a risolvere le divergenze e controversie di qualsiasi natura, indicate nell’h2. ART. 19. Il Comitato di Garanzia è costituito da tre sommelier eletti ogni quattro anni dall’Assemblea e da due sommelier nominati dalla Gen da scegliere tra gli appartenenti alla Commissione Statuto, esperti nel ramo giuridico, salvo che i tre eletti non siano già tutti esperti in detto ramo. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali vengono effettuate secondo le norme previste dal Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale. A completamento e integrazione degli organi sociali, la Giunta Esecutiva Nazionale può nominare una o più commissioni di lavoro, ove ne ravvisi la necessità e l’opportunità. Parimenti, il Presidente dell’Ais può costituire un Comitato di Presidenza, con funzioni consultive, composto da non più di tre Consiglieri Nazionali. Considerato il conflitto d’interessi, non possono accedere alle cariche sociali i produttori, gli imbottigliatori, gli agenti di commercio del vino e di prodotti alcolici, pur mantenendo il diritto di voto. ART. 7 – ASSOCIAZIONI REGIONALI ITALIANEL’Associazione Italiana Sommeliers opera sul territorio nazionale per mezzo di Associazioni Regionali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di applicazione e secondo le direttive del Consiglio Nazionale. Lo statuto delle Associazioni Regionali dovrà essere uniformato al modello deliberato dalla Gen. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Potrà essere modificato e integrato, a livello locale, solo con il consenso della Giunta Esecutiva Nazionale. Gli statuti regionali entrano in vigore solo dopo l’approvazione, preventiva, e in ratifica, da parte della Giunta Esecutiva Nazionale. L’ambito territoriale di ciascuna Associazione Regionale coincide, di norma, con la Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale. ART. 8 – ASSOCIAZIONI LOCALI ESTEREL’Associazione Italiana Sommeliers promuove la costituzione di Associazioni locali estere per gli italiani residenti all’estero e per gli stranieri che abbiano frequentato, o frequentino i corsi Ais nei loro Paesi. ART. 9 – MODIFICHE STATUTARIELe proposte di modifica dello Statuto Sociale possono essere presentate dal Consiglio Nazionale o da almeno un terzo dei Sommelier (h2. ART. 5/A). In tal caso il Consiglio Nazionale dovrà convocare un’assemblea nella sede e luogo che riterrà più opportuno, entro sei mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto. Per modificare lo Statuto occorrerà, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, aventi diritto al voto. ART. 10 – DELEGHENelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe. ART. 11 – BILANCI E QUOTE SOCIALILa quota sociale viene fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale. I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati ogni anno dall’Assemblea dei Soci (Art.5/A,5/B), in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l’anno solare. I progetti dei bilanci elaborati dalla Giunta Esecutiva Nazionale e predisposti dal Consiglio Nazionale, vengono messi a disposizione con i relativi allegati ai soci aventi diritto al voto entro quindici giorni precedenti l’Assemblea, presso la sede nazionale e presso le sedi territoriali. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le decisioni dell’Assemblea vengono prese, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti. ART. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICALa qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale. ART. 13 – GIUDIZIO DISCIPLINAREQualora il socio incorra in una delle mancanze di cui al precedente articolo di competenza del Collegio dei Probiviri, fatta eccezione per il mancato pagamento della quota sociale, e/o altra violazione dello Statuto e del Regolamento, sarà sottoposto dallo stesso a giudizio disciplinare, sentendo l’interessato, dando corso alla necessaria istruttoria e decidendo, a maggioranza, nel minor tempo possibile. Nel caso in cui ritenesse palesemente infondata la denuncia, potrà procedere -anche d’ufficio – a giudizio disciplinare nei confronti dei denunzianti.
ART. 14 – CARICHE SOCIALI-ASSUNZIONE DI PERSONALEOgni carica sociale è un mandato, non retribuito, con obbligo di adempierlo. La Gen può disporre rimborsi spese per attività svolte a favore dell’Associazione. Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, nonché le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato annualmente dall’Assemblea. L’Associazione può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti. In caso d’assunzione, i soci appartenenti alla categoria Sommelier (h2. ART. 5/A) decadranno immediatamente da qualsiasi carica sociale. ART. 15 – ENTE DI SVILUPPO ATTIVITA’ ASSOCIATIVEL’Associazione Italiana Sommeliers potrà promuovere un ente di sviluppo delle attività associative sotto la forma di Società Cooperativa a r.l., o Associazione, o altra persona giuridica, alle condizioni che riterrà più opportune, il cui statuto dovrà avere l’approvazione del Consiglio Nazionale. ART. 16 – DISTRIBUZIONE UTILIGli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, sotto forma di dividendi o altro, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti a norme di legge. ART. 17 – VOTAZIONI NELLE DELIBEREI Soci e componenti degli Organi Associativi non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano. ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONELo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze di due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione. Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell’Ais o per fini di pubblica utilità. ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIASono devolute al Comitato di Garanzia, in esclusiva, le controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra gli Associati e gli Organi associativi, tra gli Organi associativi, che dovessero sorgere per ragioni inerenti gli scopi e il funzionamento dell’Ais, o per motivi connessi. Entro un mese dal suo completamento il Comitato di Garanzia, convocato dal Presidente dell’Ais, elegge al suo interno un Presidente, che dovrà essere scelto tra gli esperti del ramo giuridico. Il Comitato di Garanzia resta in carica per 4 anni. Il ricorso al Comitato di Garanzia deve essere presentato alla Segreteria del Comitato di Garanzia presso la Segreteria Centrale dell’Ais entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di giorni 30 dalla delibera o dall’evento impugnato, o dalla loro conoscenza formale. ART. 20 – ATTIVITA’ VIETATEGli associati Ais si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione. ART. 21 – ENTRATA IN VIGOREStatuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti. |


